|
Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235
(in GU 18 dicembre 2007, n. 293)
Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n.
59;Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione
sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;Visti
gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;Visti gli
articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;Visto
l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive
modificazioni;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria;Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400;Visto il parere del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12
ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:"Art. 4 (Disciplina). -
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i
comporta-menti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai
doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti
all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di
ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad
irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito
indicati.2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale
ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.3. La
responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le
proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.4. In nessun
caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell'altrui personalità.5. Le sanzioni sono sempre temporanee,
proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di
gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione
deldanno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente,
della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso
derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle
in attività in favore della comunità scolastica.6. Le sanzioni e i
provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica
sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano
l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano
l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di
Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di
istituto.7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.8.
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve
essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale
da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di
allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la
famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità
giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che
miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove
possibile, nella comunità scolastica.9. L'allontanamento dello studente
dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati
commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o
vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga
al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione
di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma
8.9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di
recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una
particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove
non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la
sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con
l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di
Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.9-ter. Le sanzioni
disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate
soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e
precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata
effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.10. Nei casi
in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione
obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente
sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo
studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra
scuola.11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.".
Art. 2.Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:"Art. 5 (Impugnazioni). -
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di
chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione
della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla
scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante
eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori
nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo,
di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto
e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli
studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella
scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai
genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di
garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della
scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui
conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito
all'applicazione del presente regolamento.3. Il Direttore dell'ufficio
scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria
superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del
presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La
decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia
regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti
designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli
studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della
comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio
scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo
degli studenti sono designati altri due genitori.4. L'organo di garanzia
regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e
dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla
base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie
scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.5. Il
parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta
giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato
esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può
decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il
disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241.6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito
atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei
docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al
fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello
stesso.7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due
anni scolastici.".
Art. 3.Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola
1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:"Art. 5-bis (Patto educativo
di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola
istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei
genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità,
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e
famiglie.2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure
di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del
patto di cui al comma 1.3. Nell'ambito delle prime due settimane di
inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone
in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di
accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione
dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta
formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di
corresponsabilità.".Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo
87, comma 5, della Costituzione;Visto l'articolo 328 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297;Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13
della legge 15 marzo 1997, n.59;Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di
ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York
il 20 novembre 1989;Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9
ottobre 1990, n.309;Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5
febbraio 1992, n.104;Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998,
n.40;Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;Visto l'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n.400;Visto il parere espresso dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10
febbraio 1998;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio
1998;Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 29 maggio 1998;Sulla proposta del Ministro della pubblica
istruzione
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
La scuola è luogo
di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.La scuola è una
comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei
ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i
principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale
sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i
principi generali dell'ordinamento italiano.La comunità scolastica,
interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte,
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle
relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della
personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro
senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati
all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.La
vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di
pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte
le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione,
nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
Lo studente ha
diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che
rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di
ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la
continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali
degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la
possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente
scelti e di realizzare iniziative autonome.La comunità scolastica
promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello
studente alla riservatezza.Lo studente ha diritto di essere informato
sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.Lo
studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita
della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità
previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un
dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei
libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e
di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.Nei casi in cui una
decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola
gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta,
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una
consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità
possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro
genitori.Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed
esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività
curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte
dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività
aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che
tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli
studenti.Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita
culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola
promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela
della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.La scuola si impegna a porre progressivamente in essere
le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla
crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di
qualità;b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il
sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro
associazioni;c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di
ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica;d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti,
che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;e)
la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;f) servizi di
sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
La scuola garantisce e disciplina
nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di
assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.I
regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano
l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola
secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a
svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di
locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I
regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame
con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
Gli studenti sono
tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente
agli impegni di studio.Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti
del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei
loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se
stessi.Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro
doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e
coerente con i principi di cui all'art.1.Gli studenti sono tenuti ad
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti dei singoli istituti.5. Gli studenti sono tenuti a
utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare
danni al patrimonio della scuola.Gli studenti condividono la
responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
I regolamenti
delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati
nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della
comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola,
le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.I provvedimenti
disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti
all'interno della comunità scolastica.La responsabilità disciplinare è
personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né
direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.Le
sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di
convertirle in attività in favore della comunità scolastica.Le sanzioni e
i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica
sono sempre adottati da un organo collegiale.Il temporaneo
allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per
periodi non superiori ai quindici giorni.Nei periodi di allontanamento
deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e
con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica.L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia
pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata
dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile
il disposto del comma 8.Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i
servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o
dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica
di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in
corso d'anno, ad altra scuola.Le sanzioni per le mancanze disciplinari
commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di
esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
l'irrogazione
delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del
decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.Contro le sanzioni
disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da
parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei
genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della
loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola,
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti
nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola
media.L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli
studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in
merito all'applicazione del presente regolamento.Il dirigente
dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui
reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da
chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente
regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La
decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati
dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati
dal consiglio scolastico provinciale, e presideuto da una persona di
elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente
dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo
degli studenti sono designati altri due genitori.
Art. 6 (Disposizioni finali)
I regolamenti
delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti
in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli
studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola
media.Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni
singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto
dell'iscrizione.è abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica